Pignoramento casa coniugale

Pignoramento casa coniugale

Riccardo Corradino
- Esperto debiti

Il pignoramento della casa coniugale è una procedura esecutiva, che vede un creditore aggredire un immobile ad uso abitativo per ripagare il debito di uno o entrambi i coniugi.

Quindi, alla base troviamo una procedura di espropriazione dell’abitazione in cui hanno, o hanno avuto, la residenza due coniugi, che presenta vari scenari possibili dal lato del creditore e del coniuge debitore esecutato.

In questo articolo analizzeremo i principali aspetti legati al pignoramento della casa coniugale, focalizzandoci in particolare sulle conseguenze che tale procedura può avere sulle coppie sposate o conviventi.

Cos’è il pignoramento della casa coniugale?

Il pignoramento dell’abitazione coniugale rientra tra i casi di pignoramento immobiliare, con la particolarità che un creditore può soddisfare il suo diritto di credito mediante l’azione esecutiva sulla casa di proprietà di una coppia sposata. Questa procedura viene attuata solo in seguito alla mancata soddisfazione del debito, dopo che il creditore ha esaurito ogni altro tentativo di pagamento.

Quando può avvenire il pignoramento della casa coniugale?

La procedura espropriativa della casa coniugale può avvenire in modo differente e con entità differente, a seconda di chi è il debitore. Infatti, il pignoramento cambia in base a quanti della coppia hanno contratto un’obbligazione con il creditore, ma anche a seconda che il creditore sia un privato oppure il fisco.

Pignoramento per debiti di un solo coniuge

Se il debitore è solo uno dei due coniugi, la casa coniugale comprata mentre la coppia è sposata è pignorabile:

  • Al massimo al 50% se i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
  • Al 100% se i coniugi hanno scelto la comunione di beni.
Il debitore non deve pensare che basti intestare la casa all’altro coniuge, o variare il regime patrimoniale della coppia, per sfuggire al pignoramento.

Nel momento in cui il giudice dell’esecuzione ordina la vendita all’asta dell’immobile valuta, con il supporto di un perito, se la casa sia divisibile oppure no, per decidere se sia necessaria un’espropriazione parziale o totale per per estinguere il debito.

In caso di vendita dell’intera casa coniugale, la metà del ricavato dell’asta viene versata al coniuge non debitore. La notifica dell’atto di pignoramento deve essere comunque fatta anche al coniuge non esecutato, per informarlo ufficialmente della procedura in atto. Spesso sarà chi va ad acquistare l’immobile.

Un coniuge debitore e l’altro garante

Se un coniuge è debitore e l’altro è il suo fideiussore, cioè se uno dei due ha chiesto il credito, mentre l’altro ha firmato la fideiussione per garantire di ripagare la somma dovuta dall’altro, il pignoramento della casa coniugale avviene per il 100% di essa.

Questo non significa che il debito raddoppia. La procedura esecutiva aggredisce prima la quota della casa coniugale del debitore e, se non è sufficiente, il creditore si rifà sulla metà dell’altro coniuge garante. Se dalla vendita all’asta dell’immobile il ricavo è maggiore del debito, l’eccedenza viene versata alla coppia.

Se il creditore è l’Agenzia delle Entrate (ex Equitalia)?

Se il pignoramento è dovuto a debiti contratti con il fisco, le regole sono molto diverse. Infatti, nel caso in cui il pignoramento della casa coniugale avvenga per ripagare i debiti con Equitalia (oggi incorporata nell’Agenzia delle Entrate Riscossione), non è possibile se:

  • La casa è l’unico immobile di proprietà del debitore, vi ha la residenza ed è accatastato per uso residenziale non di lusso, oppure
  • Il debito totale è inferiore a 120 mila euro, oppure
  • Il valore totale degli immobili di proprietà del debitore è inferiore a 120 mila euro.

In ogni caso l’ente creditore deve iscrivere l’ipoteca sulla casa coniugale almeno 6 mesi prima del pignoramento.

Pignoramento della casa coniugale in caso di separazione

Molte volte il pignoramento immobiliare avviene quando il coniuge a cui non è stata assegnata la casa non riesce a far fronte ai propri debiti, perché le spese per un nuovo alloggio, il mantenimento dell’ex moglie/marito e dei figli, oltre alle eventuali rate del mutuo per l’abitazione della coppia causano il dissesto economico.

Di solito la presenza di figli minorenni, o comunque non economicamente autonomi, condiziona l’assegnazione della casa familiare al genitore affidatario. Ora, supponiamo che l’altro genitore si debba far carico del mutuo ottenuto per comprare la casa coniugale durante il matrimonio: cosa succede se smette di pagare le rate?

Per sapere se sarà possibile l’esecuzione forzata ai danni del coniuge assegnatario, e di conseguenza ad eventuali figli conviventi, bisogna guardare quando è stata trascritta l’assegnazione dell’immobile nei pubblici registri. Quindi se:

  • Il pignoramento della casa coniugale è successivo alla trascrizione dell’assegnazione: l’esecuzione forzata può essere impedita, perché la trascrizione risulta opponibile agli terzi creditori;
  • Il pignoramento della casa coniugale con ipoteca precedente alla trascrizione dell’assegnazione: l’esecuzione forzata può avvenire, perché la trascrizione non è opponibile.

Come evitare il pignoramento della casa coniugale

Per evitare il pignoramento della casa coniugale è necessario cercare di saldare il debito nei tempi e nei modi previsti. Inoltre, è possibile richiedere un piano di pagamento rateizzato al creditore, al fine di diluire il pagamento del debito in un periodo di tempo più lungo.

Non cedere con facilità alla tentazione di donare la casa a un altro parente o simulare la vendita: il creditore è tutelati dalla legge da chi tenta sfuggire artificiosamente ad un pignoramento.

Vediamo i possibili scenari:

  • Se il pignoramento viene trascritto nei registri immobiliari prima che sia entro un anno dal cambio di proprietà, la casa potrà comunque essere pignorata senza ulteriori azioni legali del creditore;
  • Se il pignoramento viene trascritto dopo un anno ed entro cinque anni dal cambio di proprietà, il creditore può chiederne al tribunale l’annullamento tramite azione revocatoria.

Se la somma da restituire è di modesta entità, è molto probabile che il creditore desista per evitare i costi e i tempi della giustizia.

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