Il pignoramento della quota della Snc sembrerebbe impossibile. Usiamo il condizionale, perché la legge lascia aperte molte questioni dibattute dagli esperti di diritto.
Vediamo subito quali sono gli orientamenti prevalenti sull’esecuzione forzata delle quote delle società di persone per i debiti propri del socio. Questo consente di attuare una strategia preventiva di difesa della partecipazione sociale.
Società di persone e rapporto fiduciario
Per capire la fattibilità del pignoramento dobbiamo partire dalla trasferibilità della quota di partecipazione nelle Società di persone. Quindi come la compagine sociale della Ss (società semplice), Snc (società in nome collettivo) e Sas (società in accomandita semplice) può cambiare nel corso del tempo.
La ragione di questa norma è il legame intrinseco tra le capacità individuali del singolo socio e il suo apporto, in combinazione con il valore economico del suo contributo all’attività della Società.
Da qui deriva l’infungibilità della quota di partecipazione in una Società di persone.
Adesso vediamo perché questo principio porterebbe all’impignorabilità.
Pignoramento delle quote di Società di persone non è codificato
La normativa italiana elenca espressamente vari strumenti a tutela dei creditori particolari di soci insolventi per debiti propri, ma il pignoramento delle quote di società di persone non è previsto. Infatti, il testo dell’art. 2270 del Codice Civile, sulle Società semplici recita:
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione.
Gli “atti conservativi” richiamati sono:
- Sequestro conservativo;
- Azione revocatoria;
- Azione per l’apposizione dei sigilli;
- Intervento delle procedure esecutive.
Continuando nella lettura del comma successivo troviamo che:
Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore.
Tuttavia, l’art. 2308 del Codice Civile esclude la liquidazione della quota del socio debitore per le Società in nome collettivo e le Società in accomandita semplice.
Questo è giustificato dal valore intrinseco della qualità dell’apporto di ciascun socio all’attività e dell’importanza del rapporto fiduciario alla base, che abbiamo visto in dettaglio fino ad ora. Proprio questi sono i presupposti per cui
Ma nonostante tutto ciò possa sembrare ovvio, ci sono delle eccezioni sull’impegnorabilità delle quote di partecipazione.
Pignoramento delle quote in caso di libera trasferibilità da Statuto
Negli ultimi anni ha preso forza l’argomentazione giuridica che ritiene possibile il pignoramento delle quote delle Società semplici, Società in nome collettivo e Società in accomandita semplice se i soci hanno scelto la libera trasferibilità delle partecipazioni.
Infatti, lo statuto societario può includere espressamente la facoltà per i soci di cedere ad altri soggetti esterni la propria quota societaria, anche senza ottenere l’approvazione dell’intera compagine sociale.
In questo senso è andata per la prima volta la Corte di Cassazione, sentenza n. 15065/2002:
L’espropriabilità delle quote delle società di società personali “liberamente” trasferibili è generalmente riconosciuta, sul rilievo che, in tal caso, viene a mancare la ragione che, nelle previsioni del legislatore, ne giustifica l’inespropriabilità, in deroga al principio, sancito in via generale dall’art. 2740 c.c.
I giudici sono andati ancora oltre, ritenendo lecito il pignoramento della quota anche in presenza della clausola statutaria di prelazione per gli altri soci non cedenti.
Ma, per quanto si è detto, a conclusioni non diverse deve giungersi anche quando la “libera” circolazione della quota è limitata dall’attribuzione di un diritto di prelazione in favore degli “altri” soci.
Lo stesso orientamento è stato ripreso anche successivamente dalla stessa Corte di Cassazione, sentenza n. 7886/2006:
Le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell’atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della società.
Pignoramento delle quote in assenza di libera trasferibilità da Statuto
Tutto cambia nel caso in cui non sia stato previsto alcun limite alla cedibilità delle quote societarie a terzi.
Infatti, nonostante alcuni orientamenti minoritari della dottrina, si ritiene di dover fare riferimento all’art. 2252 del Codice Civile, che richiede chiaramente il consenso di tutti i soci alla cessione della quota di partecipazione.
Ne consegue che le quote della Ss, Snc e Sas sono impignorabili per la mancanza di una oggettiva autonomia della quota come bene immateriale. L’esatto opposto di quello che accadde con il pignoramento della quota della Srl.
Un ottimo esempio viene dal Tribunale di Rovigo, ordinanza 21/10/2016 nel giudizio di opposizione al pignoramento di una quota di partecipazione del debitore in una Società semplice, che prevedeva il trasferimento non libero ed il diritto di prelazione.
Di conseguenza, tra gli atti conservativi che il creditore particolare del socio può compiere sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione ai sensi dell’art. 2270, comma 1, c.c., non rientra il pignoramento, in quanto la finalità espropriativa tipica di tale atto esecutivo non può comportare la modificazione coattiva del rapporto sociale dovuta alla sostituzione del creditore procedente al socio esecutato in contrasto con il principio di intuitus personae che informa le partecipazioni a società di persone.
Come tutelare da pignoramento le quote delle Società di persone
Prima di tutto bisogna sottolineare che l’impignorabilità delle quote di Ss, Snc e Sas non può essere rilevata d’ufficio, ma solo a seguito di una deduzione del debitore esecutato.
Tale principio si basa sul fatto che l’azione esecutiva richiesta dal creditore abbia puramente natura privatistica, quindi non c’è alcuna norma a tutela dell’interesse pubblico che giustifichi l’intervento del giudice d’ufficio.
Per quanto riguarda la Società semplice, abbiamo visto che il creditore può solo obbligare il socio debitore alla vendita della propria quota se gli utili non fossero sufficienti a soddisfare il credito.
Ma questo rappresenta un vantaggio rispetto al pignoramento della quota della Ss, poiché il debitore esecutato può decidere:
- A chi vendere la partecipazione
- A quale prezzo vendere, rendendo molto ardua anche ogni contestazione per un possibile valore considerato non congruo.