Cosa accadde in caso di pignoramento quota Srl per debiti particolari dei soci? È l’interrogativo che attanaglia un debitore che sia titolare di una quota di una Società a responsabilità limitata, ma anche il resto della compagine societaria.
In questo articolo analizziamo tutte le implicazioni della procedura esecutiva dal punto di vista del socio esecutato, ma anche le conseguenze dirette e indirette sugli altri soci.
Pignoramento quote sociali Srl
Per prima cosa è bene ricordare che
Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Quindi, per questo tipo di società di capitali i patrimoni personali dei singoli soci non vengono aggrediti in caso di debiti dell’azienda. Invece, è vero che le quote societarie sono pignorabili per i debiti privati del singolo socio.
Un’eccezione si verifica nel caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona (Srl unipersonale): questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati nei modi e nei tempi stabiliti dal Codice Civile, o fin quando non sia stata data la dovuta pubblicità nel registro delle imprese.
Venendo alla fattibilità del procedimento, l’art. 2740 c.c. non lascia dubbi:
Principio rimarcato nelle norme successive sui diritti dei creditori. Sul piano pratico le quote di una Srl sono equiparate a beni mobili materiali, proprio come la merce di un negozio oggetto di pignoramento.
Ciò significa che la quota sociale può essere aggredita dal creditore del singolo socio mediante:
- Pegno;
- Usufrutto;
- Sequestro ed espropriazione.
Una differenza molto rilevante rispetto al pignoramento presso terzi è che il creditore particolare del socio debitore può rivalersi sulla quota societaria direttamente. Non è, quindi, richiesta la verifica del bene da parte di un terzo soggetto, come si fa con nel pignoramento del conto corrente con fido.
Procedimento del pignoramento quota Srl
Fino ad ora non c’è un procedimento ad hoc per il pignoramento delle quote di una Società a responsabilità limitata, pertanto si segue la procedura dettata per l’espropriazione dei beni mobili, ma con alcune particolarità.
L’atto per la notifica contiene i dati della società (denominazione della Srl e l’ubicazione della sede legale) e l’indicazione del valore nominale della quota oggetto di pignoramento. La pubblicità nel registro delle imprese serve per portare a conoscenza dei terzi l’impossibilità di disporre della quota di partecipazione.
Il giudice decreta con ordinanza la vendita, e possono verificarsi i seguenti scenari:
- Creditore, Società e debitore raggiungono un accordo: il socio debitore ripaga il dovuto, anche ratealmente, e la quota della Srl resta di sua proprietà;
- Il creditore acquista la quota di partecipazione del debitore esecutato;
- Creditore, Società e debitore non raggiungono un accordo: la quota rimane non liberamente trasferibile. Si procede così con la sua vendita all’asta con incanto, che non avrà effetto se entro 10 giorni dall’aggiudicazione la Società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.
L’impianto normativo mira a tutelare la Società dall’entrata di terzi all’interno della sua compagine dei soci. Gli interessati potrebbero essere concorrenti o soggetti indesiderati per vari motivi, ragione per la quale viene assicurata una sorta di prelazione nel caso di cambiamenti nell’assetto societario.
Per quanto riguarda il diritto di voto in assemblea, questo spetta al custode della quota nominato dall’ufficiale giudiziario, finché non viene assegnato a seguito della conclusione della procedura esecutiva.
Utili nel pignoramento quota Srl
Se un socio ha accumulato debiti personali che eccedono il proprio patrimonio, il creditore può far pignorare anche gli utili maturati, in proporzione alla sua quota di partecipazione nella Società a responsabilità limitata.
Il loro accertamento avviene nel momento della distribuzione ai soci, e vengono liquidati al creditore in fase esecutiva.
Pignoramento quota Srl per debiti Equitalia
Il socio debitore potrebbe rischiare il pignoramento della sua quota nella Srl anche in caso di debiti fiscali per tributi non pagati.
Anche l’Agenzia delle Entrate Riscossione, succeduta nei compiti di Equitalia, può pignorare la quota societaria del contribuente che non ha saldato una cartella esattoriale.
L’Amministrazione fiscale manda un primo avviso di pagamento, seguito da un secondo a distanza di un anno. Se il debitore non avrà pagato nemmeno dopo il secondo, può scattare il pignoramento con la stessa procedura usata da un imprenditore privato.
Come tutelare la quota Srl dal pignoramento
Non tutto è andato perduto per il socio debitore.
Come abbiamo accennato, il socio può tentare di trovare un accordo con il creditore su nuove condizioni di risanamento del debito. In questa maniera potrà mantenere la proprietà della quota pignorabile nella Società a responsabilità limitata da lui partecipata, estinguendo la posizione debitoria in altro modo.
Tuttavia, il debitore può contare anche su altre soluzioni per evitare il pignoramento della quota Srl. L’importante è che le seguenti operazioni vengano fatte prima della notifica dell’atto di pignoramento:
- Riduzione della propria quota sociale;
- Cessione della propria quota, facendo attenzione a non vederla al coniuge o ad altro parente;
- Trasformare la propria quota nella Srl in Snc: questo perché le società di persone non possono essere aggredite per la soddisfazione di crediti personali dei singoli soci, a salvaguardia della loro natura di realtà basata sul lavoro degli individui che ad essa partecipano.