Il pignoramento delle provvigioni di un agente è regolato ancora oggi da norme che lasciano alcuni dubbi. Comunque il principio generale prevede la pignorabilità di un quinto; l’eccezione del pignoramento totale vale solo a determinate condizioni, che descriveremo in seguito.
Non è importante il settore in cui si opera, cioè se il debitore sia un agente di commercio, un agente assicurativo ecc…, ma ci sono numerose variabili basate sul tipo di mandato e di organizzazione delle attività di agenzia, che influiscono sulle norme applicabili.
Vediamo insieme quando e quanto è consentito pignorare dei compensi di agenzia.
Pignoramento esteso alle provvigioni degli agenti
È utile sapere che la normativa di riferimento per la disciplina del pignoramento presso terzi delle provvigioni di agenzia ancora oggi non regola esplicitamente questa casistica. La giurisprudenza è arrivata all’attuale orientamento in tempi piuttosto recenti, con l’interpretazione di una serie di modifiche legislative.
Infatti, per lungo tempo le uniche disposizioni espresse sull’impossibilità di pignorare i compensi dei lavoratori sono state quelle a favore dei lavoratori del settore pubblico, contenute nel Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
Solo le modifiche più recenti hanno esteso le norme sul pignoramento dei compensi anche al settore privato, con l’inserimento di questo comma:
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3), con gli enti e le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 1, del presente Testo Unico, di durata non inferiore ai dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo… Omissis… I compensi, corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all’art. 545 c.p.c.
Quella è stata la prima volta che una disposizione di legge sull’impignorabilità e limiti connessi menzionava i rapporti di cui all’art. 409 del Codice di Procedura Civile, ossia i “rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale”.
Tuttavia, per avere la completa estensione dei principi ai lavoratori non dipendenti del settore privato che abbiamo finora visto, è stato necessario attendere una successiva sentenza della Corte di Cassazione. Riportiamo lo stralcio che racchiude la novità:
Quindi oggi il pignoramento sui compensi degli agenti segue le stesse regole del pignoramento dello stipendio: un quinto dei compensi, al netto delle ritenute fiscali, per i crediti insoluti dei privati.
E se il debito fosse verso lo Stato?
Limite di pignoramento per debiti tributari
Se le provvigioni vengono pignorate per estinguere un debito per dei tributi non pagati, il limite è differente da quello visto sopra.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione, in qualità di Agente della riscossione, può pignorare le provvigioni maturate.
- fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
- tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
- sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.
Tuttavia, sia quando il debito è con un privato che quando è con un’amministrazione pubblica, i limiti valgono solo per gli agenti individuali: cioè coloro che lavorano su mandato continuativo e senza vincoli di subordinazione, in qualità di lavoratori autonomi o dipendenti.
Adesso vediamo la situazione per chi opera in società.
Pignoramento delle provvigioni di agenti in società
Abbiamo capito che la giurisprudenza costante di oggi ammette il pignoramento di un quinto sulle provvigioni degli agenti che operano da soli. Questo limite, però, non comprende gli agenti associati.
Infatti, siccome il menzionato art. 409 c.p.c. stabilisce espressamente che la collaborazione tra agente e mandante deve essere “prevalentemente personale”, non sembrano esserci dubbi.
Provvigioni pignorabili per agenti individuali e agenti associati
Il pignoramento delle provvigioni di agenzia può colpire sia quelle presenti che quelle future, che devono ancora maturare. Ma questa procedura esecutiva distingue fra le somme dovute agli agenti individuali e quelli organizzati in forma societaria.
Per l’agente individuale esecutato, la somma pignorata viene prelevata dalle provvigioni maturate dal giorno della notifica dell’atto, oltre a quelle future successive alla chiusura della procedura esecutiva e fino al soddisfacimento del credito vantato.
Diversamente, per gli agenti in forma societaria, le provvigioni pignorabili sono solo quelle dovute dal momento della notifica dell’atto fino alla chiusura della procedura esecutiva disposta dal giudice.
Incertezza sul pignoramento delle provvigioni di agenti plurimandatari
Ora che abbiamo capito i limiti al pignoramento sui compensi dovuti agli agenti, è chiara la situazione per quelli monomandatari.
Non ci sono riferimenti espliciti agli agenti plurimandatari, anche se gli interessati sono molti e operativamente la vera fonte di reddito potrebbe anche essere una sola. Questo vale soprattutto in settori industriali per cui bisogna avere una preparazione specialistica, che portano i mandanti a richiedere l’esclusività del rapporto di agenzia.
Questa può essere l’interpretazione più corretta, perché la plurimandatarietà è un elemento basilare del contratto di agenzia. Le parti possono derogare solo in applicazione degli Accordi Economici Collettivi di settore, che sono l’unica fonte che riconosce il monomandato.