In presenza di debiti non pagati, l’esecuzione forzata può colpire anche chi non è proprietario. Infatti, il creditore può procedere anche per pignorare l’usufrutto di cui gode un soggetto insolvente.
Ora andiamo ad analizzare insieme quando l’usufrutto è pignorabile, quali possono essere le mosse giuste per evitare l’espropriazione del diritto di usufrutto. Inoltre, esamineremo alcuni casi giurisprudenziali.
Cos’è veramente il diritto di usufrutto
L’usufrutto è un diritto reale che consente di godere di un bene di altri, e dei suoi frutti, senza esserne proprietario. Chi ha l’usufrutto (usufruttuario) può usare il bene, abitarlo, affittarlo, riscuoterne i frutti (ad esempio i dividendi di azioni quotate in borsa), ma non può venderlo, donarlo o modificarlo sostanzialmente.
L’usufrutto si acquisisce per contratto o per testamento, e si estingue con la morte dell’usufruttuario o con il decorso del termine stabilito nel contratto o nel testamento che lo ha concesso.
Quando l’usufrutto è pignorabile
In quanto tale, l’usufrutto può essere pignorato. Il creditore può cioè sottoporre ad esecuzione forzata il diritto di usufrutto del suo debitore e metterlo in vendita tramite un’asta giudiziaria.
Le regole sul pignoramento sono le stesse di quelle previste per qualsiasi altro pignoramento immobiliare. Tuttavia, il procedimento diretto a colpire l’usufrutto presenta alcune peculiarità e difficoltà.
Innanzitutto, il creditore deve dimostrare che il debitore è effettivamente titolare del diritto di usufrutto e non solo della nuda proprietà del bene.
Inoltre, il creditore deve valutare se il pignoramento dell’usufrutto sia conveniente e utile per soddisfare il suo credito, tenendo conto della durata residua dell’usufrutto, del valore del bene e delle eventuali spese di gestione e manutenzione.
Infine, il creditore deve tener conto della possibilità che il debitore opponga delle eccezioni al pignoramento, ad esempio sostenendo che l’usufrutto deriva da una donazione oppure da una vendita della nuda proprietà a un terzo.
Come evitare il pignoramento dell’usufrutto
L’usufruttuario di un bene che si trova in difficoltà economica può cercare di evitare il pignoramento dell’usufrutto con alcune scelte oculate, che schematizziamo qui di seguito:
- costituire una garanzia reale (ipoteca o pegno) sull’usufrutto a favore di un terzo creditore, preferibilmente prima che il primo creditore avvii il pignoramento. In questo modo, l’usufruttuario rende meno appetibile il suo diritto per il primo creditore, che dovrebbe soddisfare prima il terzo creditore per poterlo espropriare. Ma bisogna fare molta attenzione a non cadere nell’ipotesi di un’azione pregiudizievole ai danni del creditore, che potrebbe essere annullata dal giudice;
- rinunciare all’usufrutto in favore del nudo proprietario o di un terzo soggetto, purché si tratti di un atto di trasferimento del diritto a titolo gratuito e non simulato. Così facendo, l’usufruttuario si libera del diritto pignorabile e lo trasferisce a un soggetto che non è debitore nei confronti del creditore procedente. Ma anche questa volta l’operazione non deve risultare fraudolenta, e di conseguenza revocabile dal giudice;
- proporre opposizione al pignoramento dell’usufrutto per la supposta presenza di qualche vizio di forma o di sostanza negli atti del procedimento. Ciò deve avvenire con le stesse modalità previste per l’opposizione agli atti esecutivi, entro i rigidi termini di decadenza e prescrizione stabiliti dalla legge.
Casi emblematici della giurisprudenza italiana
Riportiamo adesso alcuni esempi di casi concreti in cui si è posto il problema del pignoramento dell’usufrutto.
La Corte di Cassazione ha sentenziato che, in caso di pignoramento della nuda proprietà di un immobile il cui usufrutto appartiene a un soggetto diverso, il consolidamento dell’usufrutto per sopravvenuta morte dell’usufruttuario non consente all’aggiudicatario di acquisire la piena proprietà dell’immobile, ma solo la nuda proprietà.
In altre parole, anche se il diritto di usufrutto cessa a causa della morte dell’usufruttuario, questo non sarà automaticamente attribuito al creditore aggiudicatario della nuda proprietà pignorata.
Il Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto che, in caso di pignoramento di un immobile di cui il debitore è solo usufruttuario, il giudice dell’esecuzione non può ridurre il pignoramento a tale diritto, ma deve dichiarare la nullità dell’atto di pignoratizio.
Sarà compito del creditore ripetere l’esecuzione forzata, aggredendo solo il diritto di usufrutto del debitore.
La Cassazione ha affermato che, in caso di pignoramento del diritto di usufrutto su un immobile, l’aggiudicazione dell’immobile comporta il trasferimento al creditore procedente o al terzo aggiudicatario del solo diritto di usufrutto e non anche della nuda proprietà, che resta al debitore esecutato o al terzo titolare.
Qualora non fosse stato ben specificato, il decreto di trasferimento può essere invalidato a seguito dell’opposizione del debitore esecutato.