Vendita Immobili E Debiti Equitalia

Vendita Immobili E Debiti Equitalia

Liliana Serio
Esperta problemi debitori

Vendita immobili e debiti Equitalia: si tratta di un argomento particolarmente spinoso per i contribuenti che hanno al contempo proprietà e pendenze con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia).

Iniziamo subito con il dire che alla vendita di una proprietà non consegue direttamente il reato di sottrazione fraudolenta per il pagamento dei debiti Equitalia, a patto che il contribuente sia in possesso di altri beni dotati di un consistente valore. Allo stesso tempo, però, non è possibile non tenere in considerazione il fatto che cedere un immobile, nel caso in cui si abbiano cartelle esattoriali non pagate, comporta dei rischi. E questo vale sia per il soggetto che acquista la casa, sia per il soggetto che la vende.

Cosa vuol dire questo? Semplicemente che il compratore rischia di perdere il bene che ha comprato, il venditore può invece incorrere in un’incriminazione penale. Specifichiamo però, che a rischiare sono soltanto quelle che vengono definite come compravendite fraudolente, ovvero quelle simulate. Approfondiamo di seguito l’argomento, cercando di districarci all’interno della normativa vigente in materia.

Vendita Immobili E Debiti Equitalia: Come Funziona?

Iniziamo subito con il dire che i soggetti che regalano o vendono un immobile, dopo aver ricevuto una richiesta di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, commettono un reato. Nello specifico si tratta di un reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Questo, però, solo nel caso in cui il debito sia superiore a 50mila euro.

Per far sì che il reato sia posto in essere il contribuente non deve necessariamente avere in corso un pignoramento o trovarsi nella condizione di morosità, basta che il contribuente sia consapevole di avere una pendenza con lo Stato. Infatti, questo stesso reato non è applicabile se il soggetto che vende ha contratto un debito con un privato. In generale, quindi, possiamo dire che:

Il reato di sottrazione fraudolenta scatta se un soggetto, contratto un debito, cede un bene di consistente valore a terzi, al di là del fatto che il contribuente stia pagando o meno il piano di rateazione (nel caso specifico, il reato può essere contestato se il contribuente smette di pagare quanto dovuto).

Questo vuol dire che se si contrae un debito non si possono vendere delle proprietà? Attenzione. La vendita, se vera e avvenuta nel rispetto dei correnti prezzi di mercato, non è vietata.

La legge proibisce la simulazione dell’atto di vendita nel caso in cui siano presenti debiti con l’erario. Vieta pertanto l’atto compiuto con inganno o artificio.

Infatti, se un contribuente vende una proprietà per evitare, ad esempio, il pignoramento di un bene, il fisco può ricorrere:

  • reato di simulazione
  • azione revocatoria.

Risulta evidente che in entrambi i casi, chi acquista rischia, nonostante il pagamento (vero o falso) di perdere il bene che viene sottoposto a pignoramento.

Simulazione dell’acquisto

Vendita immobili e debiti Equitalia: come si comporta il fisco? In caso di simulazione, il fisco è chiamato a dimostrare che il bene, anche in presenza di un atto di vendita, nella realtà dei fatti non ha cambiato proprietario. Da cosa si evince ciò? Le circostanze sono diverse e riconducibili ad esempio al:

  1. Mancato pagamento del prezzo corrente del bene
  2. Mancato cambiamento di possesso dell’immobile in questione
  3. E ancora al mancato cambiamento dell’intestazione delle bollette e delle relative utenze connesse alla casa.

Ne consegue che, se l’Agente della Riscossione è in grado di provare che la vendita è stata simulata, quest’ultima non ha valore e il fisco può pignorare il bene. Quali sono le tempistiche per intraprendere l’azione? Indefinite. È possibile farlo quando si vuole, anche dopo diverso tempo.

Azione revocatoria

Bene. Abbiamo visto che cosa succede in caso di simulazione quando si opta per la vendita degli immobili in presenza di debiti Equitalia. In cosa consiste, invece, l’azione revocatoria? È certamente un’alternativa alla simulazione ed è prevista nel caso in cui il fisco non possa dimostrare che vi è stata una vendita simulata.

L’azione revocatoria può essere effettuata secondo tempistiche ben precise: entro 5 anni dal rogito.

Nel caso specifico l’Agente della Riscossione è chiamato a dimostrare che:

  1. Il soggetto che ha venduto il bene non ha un patrimonio adeguato che possa ripagare il creditore in caso di pignoramento.
  2. Il soggetto che ha acquistato il bene non era a conoscenza delle condizioni debitorie del contriuente.

Risulta evidente che in presenza di estranei, quest’ultima situazione è di difficile dimostrazione, mentre non lo è in presenza di familiari, quali ad esempio il coniuge.

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Vendita Immobili E Debiti Equitalia: Come evitare l’illecito penale?

Ebbene. In caso di vendita e debiti Equitalia è possibile evitare l’illecito penale? La risposta è sì.

Per evitare l’illecito penale il soggetto deve dimostrare di possedere altri beni che abbiamo un valore pari o superiore al bene venduto facilmente aggredibili.

In tal modo, il creditore ha facoltà di pignorare questi beni e di non perdere le proprie garanzie.

Da quanto detto si evince che il reato di sottrazione fraudolenta alle imposte sui redditi (Irpef, Irap, Ires, ecc.) o Iva scatta solamente nel caso in cui il contribuente si spoglia del tutto o in parte del proprio patrimonio, per evitare che Equitalia possa procedere con il pignoramento.

Un esempio pratico? Se un contribuente ha due case, una adibita a residenza e l’altra venduta dopo aver ricevuto una cartella esattoriale, è passibile di reato dal momento che la prima casa non può essere oggetto di pignoramento.

Soglia di punibilità e sanzioni

Il reato è punibile se le imposte, le sanzioni e gli interessi non pagati superano i 50.000 euro. La pena, inoltre, è più grave se l’ammontare da pagare è superiore ai 200.000 euro.

In generale, per tali reati la legge prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Da 1 a 6 anni se si supera la soglia dei 200.000 euro.

Al reato, legato alla vendita di immobili in presenza di debiti Equitalia, si procede d’ufficio ed è di competenza del Tribunale Monocratico facente capo al luogo in cui è stato commesso il reato in questione.

Vi sono circostanze attenuanti?

La pena può essere diminuita fino ad un terzo se debiti tributari vengono saldati, ricorrendo anche speciali procedure conciliative. È importante ricordare, ancora, che il pagamento comprende, oltre il debito, anche le sanzioni amministrative relative alla violazione delle norme tributarie.

In caso di estinzione per prescrizione o decadenza del debito, il contribuente è chiamato a pagare una cifra di riparazione all’offesa recata all’interesse pubblico.

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