Beni impignorabili

Beni impignorabili

Ilenia Albanese
Esperta problemi debitori

Quando il debitore è inadempiente il creditore può rifarsi sui suoi beni per rientrare del suo credito. Tuttavia, ci sono alcune proprietà del debitore che non possono essere colpire, i cosiddetti beni impignorabili.

Il pignoramento può essere di due tipologie: immobiliare o mobiliare. Tuttavia, in entrambi i casi ci sono alcuni limiti.

Vediamo, quindi, quali beni non possono essere pignorati e quali sono i limiti dei pignoramenti.

Beni non pignorabili: quali sono

Ci sono diverse categorie di beni impignorabili, che sono:

  • Beni mobili assolutamente non pignorabili;
  • Beni mobili relativamente impignorabili;
  • Crediti impignorabili
  • Beni impignorabili in particolari circostanze temporali.

I beni mobili assolutamente impignorabili sono:

  • oggetti sacri necessari per l’esercizio del culto;
  • anello nuziale, capi d’abbigliamento, biancheria, letti, tavoli per la consumazione dei pasti e le relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigorifero, fornelli di cucina e stufe oltre agli utensili della casa e tutti quegli oggetti indispensabili;
  • alimenti e materiali combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore;
  • armi e oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per adempiere al pubblico servizio;
  • decorazioni al valore, lettere, registri, gli scritti di famiglia e manoscritti.

Ma vi sono anche beni mobili relativamente non pignorabili, che sono gli oggetti che servono al debitore per svolgere la sua attività lavorativa. In questo caso si parla di beni relativamente non pignorabili perché possono essere pignorati nel caso in cui il debitore ne possiede diversi, o in un numero tale da permettergli di continuare a lavorare.

Invece, i crediti che non possono essere pignorati sono:

  • Crediti alimentari in casi di separazione;
  • Sussidi di maternità, malattie e funerali, sovvenzioni erogate dalle assicurazioni e dagli enti assistenziali;
  • Crediti dovuti per il mantenimento di indigenti.

I beni impignorabili in determinate circostanze temporali e riguarda:

  • i frutti non raccolti o separati dal suolo che non possono essere pignorati separatamente dall’immobile ad eccezione delle ultime sei settimane precedenti il tempo della maturazione;
  • bachi da seta ad eccezione di quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.

Inoltre, le assicurazioni vita non sono pignorabili o sequestrabili. In questo caso, infatti, le somme derivanti dalla polizza vita non sono soggette ad esproprio né ad azioni di sequestro.

Beni impignorabili da Equitalia

Tra i beni impignorabili da parte dall’ex Equitalia per debiti con il fisco c’è una parte dello stipendio.

Infatti, c’è un limite massimo pignorabile che deve permettere al debitore di mantenere i sussistenza alla vita.

Le quote del pignoramento consentite sono le seguenti:

  • 1/10 dello stipendio se l’importo è inferiore ai 2.500€;
  • 1/7 dello stipendio quando l’importo è inferiore ai 5.000€;
  • 1/5 dello stipendio se l’importo supera i 5.000€.

Per quanto riguarda il pignoramento della pensione, la quota pignorabile equivale a un quinto dell’importo netto della pensione, a cui si sottrae il valore minimo vitale. Il minimo vitale p pari a una volta e mezzo l’importo dell’assegno minimo.

Le case, i terreni e gli immobili di vario tipo del debitore possono essere pignorati solamente nel caso in cui il loro valore complessivo supera i 120.000 euro.

Invece, la casa può essere pignorata o vi si può iscrivere un’ipoteca entro i seguenti limiti:

  • Se il debito con il Fisco è di un importo inferiore a 20.000 euro, l’agente di riscossione non può iscrivere l’ipoteca sui beni immobili;
  • il valore complessivo dei beni immobili del debitore è minore di 120.000 euro, gli immobili non possono essere pignorati;
  • se il debito con Equitalia è inferiore a 120.000 euro, la casa non può essere pignorata;
  • il debito supera i 120.000 euro, l’agente di riscossione può pignorare la casa di proprietà del debitore dando un preavviso di almeno 30 giorni iscrivendo un’ipoteca sull’immobile ed effettuare il pignoramento dopo almeno 6 mesi;
  • se la casa è l’unico immobile di proprietà del debitore, se è la casa di residenza ed è accatastata come immobile non di lusso non può essere mai pignorata.
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