Pignoramento cambiali

Pignoramento cambiali

Ilenia Albanese
Esperta problemi debitori

Se non paghi le cambiali sei a rischio di pignoramento? Questo titolo di credito è molto utilizzato in Italia, ma non tutti sanno quali sono le conseguenze del mancato pagamento.

In questo articolo andremo a vedere cosa succede in caso di cambiale non pagata e l’iter previsto dalla legge con cui il creditore recupera la somma che gli spetta.

Quanti tipi di cambiali esistono?

Le cambiali sono di due tipologie: la cambiale tratta e il vaglio cambiario o “pagherò cambiario”.

La prima tipologia, anche nota come cambiale in senso stretto, consiste in un ordine di pagamento con il quale il traente ordina al trattario di pagare al beneficiario della cambiale la somma indicata.

Invece, nel vaglio cambiario è contenuta la promessa di pagamento con cui l’emittente si impegna a pagare al beneficiario la somma riportata sul titolo, entro una specifica data. In tal caso, la cambiale funge da garanzia di un pagamento futuro.

Per quanto concerne la scadenza della cambiale, ossia il termine massimo entro cui deve essere corrisposto il pagamento dovuto, le cambiali possono essere definite:

  • A vista: immediatamente esigibile nel momento in cui il portatore ne richiede il pagamento all’emittente o trattario (in ogni caso deve essere presentata per il pagamento entro un anno dalla data di emissione)
  • A certo tempo vista: scade dopo un certo tempo dall’accettazione
  • A certo tempo data: scade dopo un certo numero di giorni dall’emissione
  • A giorno fisso: scade nel giorno indicato.

Ma, superato il termine della scadenza, cosa succede se il debitore continua a non pagare? Vediamo cosa succede in caso di cambiale non pagata.

Cosa succede se non paghi una cambiale

Le due possibili conseguenze di una cambiale non pagata sono:

  • Il protesto
  • Il pignoramento

Nel momento in cui il debitore non ha provveduto al pagamento della cambiale entro la scadenza pattuita, il creditore procede con l’atto di protesto. Questo consiste in una solenne constatazione effettuata tramite atto pubblico redatto dal notaio, dal pubblico ufficiale o dall’ufficiale giudiziario. Il protesto viene, quindi, iscritto nel registro dei protesti che può essere visionato da tutti.

La funzione del protesto è quella di garantire al portatore del titolo l’esercizio dell’azione di regresso nei confronti dei debitori.

Alla scadenza della cambiale, quindi, se questa non viene pagata, il creditore notifica al debitore l’atto di precetto, ovvero un ultimo avvertimento di pagamento.

Il precetto deve contenere l’esatta indicazione della cambiale, con tutti gli elementi in essa contenuti. Il precetto dà al debitore dieci giorni per pagare. Se il debitore continua ad essere inadempiente, il creditore, dall’undicesimo giorno in poi può di iniziare il pignoramento.

Il pignoramento delle cambiali

Dopo il protesto, come abbiamo detto, la seconda conseguenza delle cambiali non pagate è il pignoramento. È doveroso premettere che la cambiale, così come gli assegni, è un titolo esecutivo. Ciò significa che il creditore può agire direttamente con il pignoramento senza passare dal tribunale per instaurare una causa o richiedere un decreto ingiuntivo.

Si può dire che la cambiale rappresenta la sentenza definitiva che riconosce ad un soggetto un diritto di rivalersi sul patrimonio del debitore in caso di mancato pagamento.

Si tratta, quindi, di un procedimento molto più veloce e diretto rispetto ai debiti bancari o con il Fisco.

Contenendo la firma del debitore, la cambiale è un’ammissione del debito da parte di colui che dovrà pagare la somma stabilita.

Il pignoramento delle cambiali può avvenire su:

  • Stipendio o pensione
  • Conto corrente
  • Beni mobili
  • Immobili

Si tratta di un procedimento molto veloce perché il pignoramento deve essere avviato entro 90 giorni dalla notifica di precetto. Al 91esimo giorno, il precetto diventa inefficace e il creditore dovrà notificarne uno nuovo.

Tuttavia, per procedere sia con il protesto che con il pignoramento, la cambiale deve rispondere ai requisiti previsti dalla legge.

I requisiti delle cambiali

Per procedere con gli atti di protesto o con il pignoramento, la cambiale deve rispondere ad alcuni requisiti formali. La cambiale tratta deve, quindi, prevedere:

  • Luogo e data di emissione
  • Importo della cambiale in cifre e in lettere
  • Scadenza
  • Ordine di pagamento
  • Nome e cognome del beneficiario
  • Nome, cognome, codice fiscale e indirizzo del debitore
  • Luogo del pagamento
  • Firma di chi si assume l’impegno di pagare
  • Bollo

Invece, la cambiale pagherà deve prevedere:

  • Luogo e data di emissione
  • Importo della cambiale in cifre e in lettere
  • Scadenza
  • Promessa di pagamento
  • Nome e cognome del beneficiario
  • Nome, cognome, codice fiscale e indirizzo del debitore
  • Luogo del pagamento
  • Firma di chi emette la cambiale
  • Bollo

L’assenza del bollo nella cambiale la privano di titolo esecutivo, ma non è causa di annullamento. Infatti, in tal caso è possibile per il portatore di esercitare i diritti cambiari una volta corrisposta la tassa sul bollo e la relativa penalità. Inoltre, pur non avendo titolo esecutivo, detta cambiale può costituire una promessa di pagamento sottesa al ricorso monitorio.

Efficacia della cambiale e prescrizione

C’è un tempo specifico entro cui il creditore può pretendere il pagamento della cambiale non pagata dal debitore e procedere con il pignoramento.

Per capire qual è questo tempo è necessario conoscere quali sono i tempi di efficacia delle cambiali e quando vanno in prescrizione.

La cambiale ha un tempo di efficacia di tre anni. Superato questo tempo, la cambiale perde la sua natura di titolo esecutivo. Di conseguenza, dopo tre anni il creditore non può procedere direttamente con il pignoramento nei confronti del debitore.

Tuttavia, la cambiale mantiene il suo ruolo di prova scritta del credito, quindi il creditore può procedere anche dopo i tre anni con decreto ingiuntivo.

Il creditore non potrà più pretendere il pagamento o opporsi all’inadempienza del debitore superati i 10 anni. Infatti, la cambiale si prescrive dopo 10 anni dalla sua scadenza. La prescrizione si può interrompere, tuttavia, se prima della scadenza dei 10 anni il creditore notifica un atto giudiziario oppure invia una diffida di pagamento.

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