Prescrizione pignoramento

Prescrizione pignoramento

Riccardo Corradino
- Esperto debiti

Qual è il termine di prescrizione del pignoramento? Dopo quanto tempo un creditore non può più pretendere il pagamento di un debito?

Queste sono le prime, grandi domande che si pone ogni debitore, nella speranza che scadano i termini per non perdere i suoi beni. Ma in senso tecnico il pignoramento non si prescrive, ma ci sono dei termini di decadenza dal diritto di espropriazione a disposizione del creditore.

In questo articolo andiamo a vedere tutti i termini e le scadenze previste per legge nelle varie fasi del procedimento di pignoramento.

Notifica del precetto e decorrenza dei termini

Per capire esattamente tutto l’iter che conduce il creditore al pignoramento, e il vero significato dei suoi termini tecnici, dobbiamo prima ricostruire il processo di esecuzione.

Prima di attivare il procedimento giudiziario dell’esecuzione, il creditore avrà sollecitato più volte il debitore a ricordare quanto dovuto, ma invano.

È in quel momento che il soggetto che vanta il credito insoluto avrà diritto a notificare al debitore inadempiente l’atto di precetto, basato su un valido titolo esecutivo a dimostrazione del credito.

L’atto di precetto è considerato dalla giurisprudenza maggioritaria come un atto stragiudiziale, che ha la funzione di ultimo richiamo del debitore ad adempiere. Qualora non basti, il creditore può invocare l’intervento dell’Autorità giudiziaria.

Dal momento della notifica del precetto, fatta direttamente dal creditore o da un suo incaricato (in genere l’avvocato) al debitore in persona, cominciano a decorrere i termini per il diritto ad agire in giudizio.

Infatti, il debitore, dal momento che riceverà la notifica del precetto, avrà 10 giorni di tempo per soddisfare spontaneamente il credito. Passato tale periodo, il creditore può attivare la procedura esecutiva.

Tuttavia, il giudizio può essere proposto entro 90 giorni dall’avvenuta notifica sopra richiamata. Se non verrà rispettato questo termino, il creditore dovrà notificare un nuovo precetto a causa della decadenza del suo diritto a farsi valere in tribunale.

In alcuni casi il giudice dell’esecuzione può concedere un tempo più breve su richiesta del creditore, se sussistono reali motivi che possono pregiudicare la soddisfazione del diritto di credito.

Resta fermo anche il diritto del debitore a fare opposizione agli atti che non rispettano l’arco temporale previsto dalla normativa. Ciò determina la sospensione dei termini, ossia viene bloccato il conteggio dei giorni trascorsi fino all’esito del ricorso.

Fra la notifica di un atto di precetto e l’altro è possibile anche che intervenga la prescrizione del debito, che non riguarda la prescrizione del pignoramento. In generale va da 5 a 10 anni, sulla base della natura del debito stesso.

Pignoramento in fase finale del processo di esecuzione

Qualora la notifica del precetto non abbia dato gli esiti sperati, il creditore può agire in giudizio in un processo esecutivo, o processo di esecuzione: la procedura giudiziaria attivabile per la soddisfazione del credito. Questa si distingue in:

  • Espropriazione forzata: il creditore sottrae dalla disponibilità della debitore esecutato una somma di denaro per ripagare il debito insoluto;
  • Assegnazione forzata: un bene o un credito viene trasferito al creditore per estinguere il debito, ma solo grazie al procedimento giudiziale;
  • Esecuzione in forma specifica: implica la consegna o il rilascio di beni mobili o immobili determinati, oppure un obbligo di fare o di non fare, per ripagare il credito.

L’espropriazione forzata, a sua volta, può avere ad oggetto:

  • beni mobili;
  • beni immobili;
  • crediti del debitore.
Il pignoramento è l’atto che dà inizio all’espropriazione forzata, su richiesta del creditore. L’atto di pignoramento serve a vincolare i beni che devono essere espropriati forzatamente, in modo da renderli indisponibili al debitore e agli altri creditori intervenuti dopo la notifica.

Dopodiché sarà effettuata la vendita o l’assegnazione dei beni specifici, con la conseguente distribuzione del ricavato per ripagare il debito e le spese di giudizio previste per legge.

Esistono delle differenze procedurali fra un tipo di esecuzione forzata e l’altra, ma ciò che importa in questa sede è chiarire il processo tipico per riuscire a comprendere l’influenza dei termini della cosiddetta prescrizione del pignoramento.

Scadenze del pignoramento

Non tutti i pignoramenti sono soggetti ad un termine di scadenza. Come abbiamo già accennato, le indicazioni previste dalla normativa applicabile variano in base al tipo di pignoramento.

Infatti, alcuni precedenti richiedono specifici atti di impulso del creditore, mentre altri seguono fasi ben definite per legge.

Adesso vediamo in dettaglio i differenti iter per il pignoramento.

Pignoramento mobiliare

Ricordiamo che il pignoramento mobiliare si indirizza ai beni mobili non registrati, che sono presenti presso il domicilio, la residenza o il luogo di lavoro del debitore esecutato. Di solito si fa riferimento al mobilio e oggetti che abbiano un certo valore di realizzo.

L’ufficiale giudiziario può presentarsi a casa del debitore già subito dopo la notifica dell’atto di precetto. Non è richiesto dalla legge un preavviso per questo tipo di procedimento.

Come accade anche nel caso di pignoramento della merce in negozio, l’ufficiale giudiziario porterà via solo il denaro contante. Per tutti gli altri oggetti, si limiterà a fare un inventario di tutto ciò che può essere venduto per estinguere il debito redigendo il processo verbale.

Finite le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegnerà al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo ed il precetto. Da adesso il creditore avrà

  • 15 giorni per iscrivere a ruolo il pignoramento presso la cancelleria del tribunale competente;
  • 45 giorni per richiedere la vendita dei beni pignorati o l’assegnazione diretta.

Se il tutto non avviene nei termini stabiliti, il pignoramento diventa inefficace; è il caso in cui i non esperti di questa materia parlano di “prescrizione del pignoramento”.

Tutti i termini sono sospesi per tutto il mese di agosto, seguendo il calendario lavorativo del sistema giudiziario italiano. Questo significa che i giovani non verranno computati nel conteggio di quelli trascorsi dal momento della notifica dell’atto di pignoramento.

Pignoramento immobiliare

Parliamo ora del tipo di esecuzione forzata che bisogna rispettare nel caso di espropriazione di appartamenti, terreni ecc…

Le fasi procedimentali sono piuttosto simili a quelle del pignoramento dei beni mobili, ma la normativa richiede un passaggio in più. Infatti, come accade nel caso di pignoramento della casa coniugale, oltre all’atto di precetto il creditore deve notificare il pignoramento immobiliare al debitore.

L’art. 555 del Codice di Procedura Civile è molto chiaro sul punto:

Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione,

La funzione della prescrizione nei pubblici registri immobiliari gioca un ruolo fondamentale nella conoscibilità del vincolo sull’immobile da parte dei terzi. Immaginando che più di un creditore richieda quanto gli spetta, sarà la data della trascrizione del pignoramento a stabilire la precedenza del debito.

Anche in questo caso, il pignoramento ha dei termini di scadenza che dettano i ritmi di ciò che spetta fare al creditore. Quest’ultimo deve depositare presso la cancelleria del tribunale competente:

  • entro 15 giorni dalla notifica del pignoramento, la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione;
  • entro 45 giorni dal deposito della nota di iscrizione, la richiesta di assegnazione o vendita all’asta degli immobili pignorati.

Il superamento di tali termini fa diventare il pignoramento inefficace. Teoricamente può essere ripetuto il pignoramento, però il creditore può andare incontro ad un abuso del diritto.

Efficacia della trascrizione

Per completezza dobbiamo aprire una parentesi sulla durata dell’efficacia della trascrizione del pignoramento all’interno dei pubblici registri immobiliari.

In base alle norme del Codice Civile, la trascrizione ha efficacia per 20 anni. Una volta decorso tale arco di tempo, si considera estinta anche la procedura annessa: in altre parole dopo 20 anni dall’avvenuta trascrizione, il pignoramento perde efficacia.

Pignoramento presso terzi

Siamo ora nell’ipotesi in cui il creditore intende rifarsi sui crediti o sui beni mobili del debitore che sono in possesso di terzi, come avviene con il pignoramento del conto corrente con fido, quello del conto PayPal o, ancora, il pignoramento della pensione.

Ai sensi dell’art. 543 del Codice di Procedura Civile “Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore”.

Per questo tipo di pignoramento non esiste un termine di “prescrizione”.

Entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, il creditore notifica l’avvenuta iscrizione a ruolo al debitore e al terzo. Inoltre, deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.

Seguirà una udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione, il quale è chiamato a emettere un’ordinanza di assegnazione dei beni, incluso il denaro, in favore del creditore fino all’estinzione del debito. Pertanto, questo pignoramento non ha una scadenza: la procedura avrà effetto finché non sarà ripagato completamente il debito.

Prescrizione del credito pignorato

Oltre a sapere che non c’è una vera e propria scadenza della procedura esecutiva in sé, è utile conoscere il termine di prescrizione del credito oggetto del pignoramento.

La risposta al quesito è contenuta nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 6170 del 2020.

La notifica dell’atto di pignoramento al terzo e la dichiarazione positiva del terzo sono idonei ad interrompere istantaneamente la prescrizione del credito pignorato. Invece, l’ordinanza di assegnazione del credito essendo un provvedimento con il quale il creditore procedente subentra al debitore esecutato nella titolarità del credito non può avere la medesima efficacia.
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