Pignoramento conto corrente

Pignoramento conto corrente

Ilenia Albanese
Esperta problemi debitori

Il pignoramento del conto corrente è una delle tipologie di pignoramento presso terzi. Il creditore può rivalersi sul soggetto inadempiente rivolgendosi alla banca del debitore.

Tuttavia, il blocco del conto corrente per pignoramento deve essere preceduto da un preciso procedimento. Infatti, deve essere preceduto da un titolo esecutivo legato a una sentenza, a un atto giudiziario o ancora a un decreto ingiuntivo.

Vediamo, quindi, quali sono i passaggi che precedono il pignoramento del conto corrente bancario e i limiti al procedimento.

Pignoramento del conto corrente: il procedimento

Il creditore che non ha ricevuto i suoi soldi ha diritto di rivolgersi al tribunale e richiedere che questo agisca contro il debitore inadempiente.

Con il pignoramento sul conto corrente il denaro che spetta al creditore viene prelevato direttamente.

Per procedere con il pignoramento i passaggi prevedono:

  1. Il giudice deve emettere la sentenza e notificare l’atto esecutivo;
  2. notificare l’atto di precetto al debitore e intimarlo al pagamento entro 10 giorni dalla notifica;
  3. se entro 10 giorni il debitore non procede con il pagamento, il tribunale può notificare l’atto di pignoramento;
  4. l’Istituto bancario procede bloccando le somme disponibili sul conto corrente.

Secondo quanto stabiliste l’art. 543 c.p., l’atto deve contenere i seguenti elementi:

  • le informazioni del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
  • l’indicazione delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza l’ordine di giudice;
  • la residenza o il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente e l’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
  • l’intimazione al debitore di astenersi dal sottrarre alla garanzia del credito i beni;
  • l’atto di citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente e l’invito al terzo a rendere la cosiddetta dichiarazione di quantità.

I limiti del pignoramento del conto corrente

Per recuperare dei crediti il giudice può stabilire di procedere con il pignoramento del conto corrente, ma vi sono alcuni limiti entro cui ciò è consentito.

Vi è, infatti, un limite imposto dalla legge, per il blocco del conto bancario di lavoratori dipendenti e pensionati. Tale limite equivale al minimo vitale che varia in base all’assegno sociale che per il 2022 è pari a 420,42 euro.

Il minimo vitale è pari a tre volte l’assegno sociale che ammonta a 1.381,26 euro. Questa, quindi, è la cifra impignorabile sul conto corrente mentre l’eccedenza a questo importo è pignorabile.

Altro limite del pignoramento del conto corrente riguarda le  somme accreditate dopo l’atto di pignoramento. In questo caso può essere pignorato solo un quinto, proprio come nel caso dello stipendio

Inoltre, sono impignorabili anche i risparmi nei depositi bancari se le entrate provengono da:

  • assegni di accompagnamento per disabili;
  • rendite di assicurazione sulla vita;
  • pensioni di invalidità.

Ulteriori limiti sono previsti nel caso del pignoramento del conto corrente cointestato. Infatti, se il conto corrente del debitore è intestato anche ad un altro soggetto, allora il pignoramento interessa soltanto il 50% della somma depositata sul conto mentre la somma eccedente può essere utilizzata dal cointestatario ma anche dal debitore.

Non sono previsti limiti, invece, nel caso di crediti di natura alimentare come nel caso di un divorzio con figli minorenni a carico.

Il pignoramento del conto corrente postale

Il pignoramento di un conto corrente postale non ha molte differenze dal conto corrente bancario.

In questo caso, il pignoramento deve essere notificato sia al debitore che alle Poste che dovranno impedire al debitore di prelevare somme.

Anche nel caso del pignoramento del conto postale vi sono alcuni limiti. Infatti, se il debitore è un lavoratore dipendente, in caso di conto cointestato questo può essere pignorato solo entro il 50% dell’ammontare.

Conto corrente pignorato: cosa fare

Nel caso in cui il creditore sia l’Agenzia Entrate Riscossione, il soggetto che ha ricevuto la notifica di pignoramento può presentare una richiesta di rateizzazione entro 60 giorni per dilazionare il debito.

Questa possibilità, tuttavia, è prevista se si presentano le seguenti condizioni:

  • il debito non deve essere superiore ai 60.000 euro;
  • il numero di rate deve essere inferiore a 72.

In questo modo, una volta che il piano di ammortamento viene accettato il debitore può chiedere che il conto venga sbloccato.

Lo sblocco del conto può avvenire su richiesta del creditore che dovrà depositare in tribunale un’apposita rinuncia espressa in cui afferma di aver raggiunto un accorto con il debitore che estingue il pignoramento.

Può anche succedere che sia il creditore a rinunciare volontariamente all’istanza di pignoramento del conto corrente come nel caso in cui vi siano ulteriori rapporti tra le parti che potrebbero essere oggetto di una transazione cumulativa.

Infine, un’ulteriore alternativa è quella del saldo e stralcio con cui il debitore offre al creditore una soluzione per stralciare il debito.

Il debitore, tuttavia, ha anche la possibilità di opporsi all’esecuzione contestando i vizi del creditore o della procedura. In tal caso, se tali vizi vengono riconosciuti, il conto verrà sbloccato.

L’opposizione più essere di due tipologie:

  • all’esecuzione, con cui si contesta l’esistenza del diritto del creditore;
  • alla forma della procedura, con cui si contestano gli atti esecutivi ma deve avvenire entro 20 giorni dalla notifica dell’atto.
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